Dalla sua prima resa pubblica sul Sole 24 Ore di ben 6 anni addietro a oggi, l’idea della Moneta Fiscale di strada ne ha fatta e tanta anche. Al di là delle facili critiche, i commenti caustici e persino le affermazioni ingiuriose che alcuni hanno rivolto all’idea senza nemmeno averne letto i contenuti o compreso i sottostanti fondamenti, occorre riconoscere invece che i dubbi, i quesiti nonché gli incoraggiamenti manifestatici tanto da qualificati esperti quanto da comuni cittadini semplicemente incuriositi all’idea ci hanno aiutato a farla crescere e a suscitare l’interesse.
Come risultato, di Moneta Fiscale oggi si parla, che ciò piaccia o no, e il Financial Times ne definisce l’attuazione come “tecnicamente possibile”. Il concetto si è affermato all’attenzione della politica, delle istituzioni e del grande pubblico, anche ad onta di grandi organi nostrani (di cosiddetta informazione aperta e democratica) che, esprimendosi sulla materia in modo, a dir poco, disinformato, non hanno inteso dar voce a chi ai loro lettori la materia l’avrebbe almeno saputa esporre correttamente…
Lo scorso anno, raccogliendo i numerosi spunti ricevuti e mettendo a frutto i ragionamenti maturati lavorando al perfezionamento dell’idea, abbiamo svolto, tra le altre, due approfondite riflessioni, ospitateci da Economia e Politica e dalla rivista MicroMega, dedicate al proposito di fare il punto sull’argomento e dare risposte precise ai precisi interrogativi postici da lettori e commentatori in via privata o pubblica. Alla luce di recenti osservazioni sul concetto di Moneta Fiscale, desideriamo tornare a rivolgerci ai lettori interessati per offrir loro ulteriori chiarimenti, in particolare nell’ambito della trattazione finanziaria e contabile dello strumento. Tuttavia, prima di entrare in argomento, riteniamo utile fare un breve richiamo dei tratti essenziali della Moneta Fiscale, partendo dalla sua definizione generale.
Che cos’è la Moneta Fiscale e a cosa serve
La definizione generale che abbiamo dato della Moneta Fiscale si riferisce a qualunque titolo privato o pubblico che lo Stato accetta dai possessori per l’adempimento dei propri obblighi fiscali nella forma di sconti sugli importi dovuti o di pagamento dei medesimi. Tali titoli non costituiscono moneta legale né impegnano lo Stato a garantire la conversione in moneta legale. Tuttavia, essi sono negoziabili, trasferibili a terzi, e scambiabili sul mercato.[1] La Moneta Fiscale, dunque, sebbene non sia moneta legale, reca comunque un preciso impegno dello Stato che ne rende certo il valore; inoltre, in quanto negoziabile, trasferibile e scambiabile, la Moneta Fiscale dà accesso a liquidità immediatamente spendibile (euro) o diventa essa stessa strumento di pagamento.
La declinazione della Moneta Fiscale, proposta dal suo originatore e poi da noi sviluppata in gruppo, s’incentra sui cosiddetti Certificati di Credito Fiscale (CCF), cioè titoli che conferiscono al possessore il diritto a ottenere sconti fiscali di pari valore nominale a due anni di distanza dalla data di emissione, e che tuttavia sono immediatamente negoziabili, trasferibili e scambiabili, costituendo dunque vero e proprio potere d’acquisto. Atteso il differimento di due anni, previsto per dar tempo al gettito fiscale lordo di accrescersi, in funzione del recupero del PIL, compensando l’effetto degli sconti fiscali al momento dell’utilizzo, il CCF tratta a sconto rispetto alla moneta legale (l’euro). Detto sconto, peraltro, è contenuto e comparabile a quello praticato su uno zero-coupon bond statale a due anni. La natura di non debito del CCF (si veda più oltre) e l’intervento di market maker che agevolerebbero la creazione e il funzionamento di un mercato dei CCF contengono al minimo possibile il valore dello sconto. In più, l’arbitraggio cui darebbe luogo l’eventuale “svendita” di CCF, a fronte del loro valore certo a due anni, riallinea lo sconto al suo valore di equilibrio. Infine, ove necessario, il riconoscimento da parte dello Stato di un tasso d’interesse sullo strumento medesimo ne assicurerebbe la negoziabilità alla pari con l’euro.
Pur non entrando nei meccanismi di emissione e allocazione dello strumento all’economia, per la descrizione dei quali rinviamo ai contributi sopra richiamati e alle fonti in essi citate, ci preme qui sottolineare che la Moneta Fiscale è stata pensata tanto come strumento per creare e immettere potere d’acquisto in un’economia gravata da carenza di domanda aggregata e che non dispone né dello spazio fiscale né del controllo della leva monetaria per operare un uso attivo delle politiche macroeconomiche, quanto per abbattere il cuneo fiscale delle imprese e aumentarne la competitività esterna, facendo sì che l’effetto moltiplicativo della manovra non si disperda attraverso il canale estero e sia dunque il massimo possibile. Si osservi che l’impatto della Moneta Fiscale sulla domanda aggregata non deriva dagli sconti fiscali cui essa dà diritto, bensì dall’accesso immediato al potere di spesa che la sua negoziabilità, trasferibilità e scambiabilità consentono.
L’assegnazione di CCF a soggetti a più alta propensione al consumo incentiva la spesa, e la maggior spesa accelera gli investimenti. Le migliorate prospettive aziendali e la maggiore competitività industriale fanno inoltre da traino per la ripresa del credito bancario. Stime per l’economia italiana basate su ipotesi conservative (moltiplicatore del reddito pari a 1 e recupero di metà della contrazione del rapporto investimenti / PIL registrato rispetto al 2007) mostrano che la ripresa economica genererebbe un gettito sufficiente a finanziare gli sconti fiscali, mentre il più elevato output e la più sostenuta crescita dei prezzi ridurrebbero il peso del debito pubblico.[2]
Avendo indicato quel che la Moneta Fiscale è, precisiamo ciò che essa non è, ed entriamo così nel vivo delle precisazioni che ci preme dare.
La Moneta Fiscale non è moneta legale
Il progetto Moneta Fiscale non prevede nessun meccanismo di accettazione obbligatoria e non mette in discussione la centralità dell’euro. Mediante l’emissione e l’assegnazione di CCF, si rende possibile sostenere i redditi dei lavoratori (pubblici e privati), ridurre il carico fiscale effettivo delle aziende (attribuendo Moneta Fiscale ai datori di lavoro in funzione dei costi da essi sostenuti), e mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche potere d’acquisto per effettuare azioni supplementari di spesa sociale, investimenti di pubblica utilità, etc.
Lo strumento può essere in qualunque momento scambiato, (e quindi accettato in cambio di beni, servizi, denaro o titoli), e lo Stato si attiverà in tutti i modi possibili, soprattutto nella fase di lancio del programma, per favorirne l’uso. In una versione della nostra proposta i CCF si scambiano con euro presso qualunque banca e, in linea di principio attraverso transazioni tra privati, e secondo un’altra versione essi circolano su un circuito di pagamento nazionale aperto a tutti i soggetti economici operanti sul territorio nazionale, diventando un vero proprio strumento di pagamento e regolamento. Tuttavia, la circolazione e accettazione dello strumento avverranno su base puramente volontaria. Nessun pagamento già contrattualmente definito verrà convertito da euro a Moneta Fiscale.
La Moneta Fiscale non è debito
Come più volte illustrato, recentemente anche in quest’intervento e in una puntualizzazione sul Financial Times la Moneta Fiscale non è debito dello Stato che lo emette. La Sezione 4.46 del Conceptual Framework of Financial Reporting, quadro che definisce i principi contabili che regolano gli International Financial Reporting Standards (IFRS), stabilisce che “A liability is recognised in the balance sheet when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will result from the settlement of a present obligation and the amount at which the settlement will take place can be measured reliably”.
La regola statuisce inequivocabilmente che può parlarsi di debito soltanto allorché il sottostante obbligo preveda un esborso di risorse producenti benefici economici. La Moneta Fiscale non prevede né comporta tale esborso e, pertanto, non costituisce impegno di debito per l’ente che lo emette.
La Moneta Fiscale non tocca il bilancio dello Stato al momento dell’emissione
In piena coerenza con gli attuali principi contabili internazionali, segnatamente IFRS 15 e IAS 18, un titolo che dà diritto a uno sconto futuro non deve essere registrato contabilmente all’atto dell’emissione. Ancora, l’Eurostat Guidance Note del 29 agosto 2014 in materia di Treatment of Deferred Tax Assets afferma che “As regards their time of recording, non-payable tax credits are normally recorded at the time they are used to reduce the taxes due.” La logica è la stessa: giacché per un non payable tax-credit sussiste il diritto allo sconto fiscale ma non alla ricezione di un pagamento di danaro – e, simmetricamente, per lo Stato emittente sussiste un impegno a riconoscere uno sconto fiscale ma non a pagare alcuna somma di danaro – l’emissione del titolo non crea debito e non va registrato contabilmente sino a quando non viene escusso come sconto fiscale.[3]
Quale titolo in tutto e per tutto assimilabile a un non-payable tax credit, la Moneta fiscale in forma di CCF non costituisce pertanto una passività dello Stato. La contabilità pubblica – che è finanziaria e registra soltanto i movimenti finanziari – non rileva i CCF. Questi compariranno nel bilancio solo a partire dalla scadenza del periodo di differimento per essi previsto (due anni, nella nostra proposta) e solo allorché saranno utilizzati per ottenere riduzioni fiscali. Fino ad allora, lo Stato ne terrà conto soltanto nell’ambito di una contabilità parallela redatta a fini statistico-previsionali. Le previsioni, peraltro, incorporeranno tutti i fenomeni che determinano le dinamiche di bilancio e, per quel che riguarda i CCF, dovranno includere sia le riduzioni attese delle entrate prodotte dagli sconti fiscali sia il previsto accresciuto gettito derivante dal più elevato livello di PIL nominale che i CCF avranno contribuito a determinare.
Altre questioni contabili e loro possibili risoluzioni
Vi sono punti attinenti al trattamento contabile dei CCF che, ancorché non decisivi ai fini della fattibilità e del successo del programma della Moneta Fiscale, richiedono ulteriori approfondimenti e per i quali delineiamo di seguito soluzioni alternative praticabili. In particolare, le questioni attengono a quali voci contabili attribuire ai CCF nei bilanci dei soggetti economici rilevanti (Stato, persone fisiche e giuridiche) dal momento della loro emissione e assegnazione e successivamente al loro utilizzo.
Opzione A: i CCF sono attività di chi li riceve ma non passività dello Stato che li emette
Secondo questa prima opzione, i CCF dovrebbero essere registrati nello stato patrimoniale dei percettori sin dal momento dell’assegnazione, ma non comparirebbero come passivo dal lato dell’emittente (lo Stato).
Sebbene ciò possa apparire come un’incongruenza, occorre considerare che non sono qui in discussione prospetti contabili aventi la medesima natura. Quando si dice che i CCF non sono debito pubblico e non vengono registrati come tali all’atto dell’emissione, si fa riferimento non a un prospetto di bilancio, ma alla determinazione del “Maastricht Debt”, che è la determinazione del debito pubblico ai sensi dei trattati e dei regolamenti che regolano la governance dell’Eurozona.
Questa determinazione ha uno scopo ben preciso, che è quello di determinare il debito di natura finanziaria. Esistono già oggi altre forme di debito, come ad esempio i debiti per fornitura di beni e servizi, che non rientrano nel “Maastricht Debt” ma che sono naturalmente crediti (commerciali) per le società fornitrici.
Opzione B: I CCF non sono né attività, né passività prima dell’utilizzo
Secondo questa seconda opzione, i CCF che i percettori ricevono non costituiscono attività finanziarie, non entrano nel loro patrimonio e non sono una componente del loro reddito. I CCF non hanno valore monetario per alcuno, ma sono solo “buoni sconto” sulle tasse, da annotare al più in Nota integrativa per chi è tenuto a redigere un bilancio.[4] I CCF assumono valore monetario solo nel momento in cui chi li possiede li negozia e li scambia contro merci, servizi, attività (reali, monetarie e finanziarie).[5]
In quel momento, e solo in quel momento, i CCF da “buoni sconto” diventano “moneta fiduciaria”; sono quindi attratti alle norme comuni su questa e il loro valore non potrà che equivalere al controvalore accettato nello scambio.[6] Non vanno tra i crediti, ma tra le disponibilità liquide, proprio in quanto moneta, ancorché fiduciaria. Nel caso delle imprese che utilizzano CCF per pagare fornitori, i CCF si trasformano in moneta. Pertanto, nel momento appena precedente a quello in cui l’impresa ne fa tale uso, essa li rileva nel conto economico come ricavi.
(Riportiamo in appendice una nota tecnica sul trattamento contabile dei CCF nel caso dell’opzione in parola.)
I CCF, pertanto, assumono valore in maniera del tutto indipendente rispetto al diritto di sconto fiscale in essi incorporato, alla stregua di qualunque bene fungibile che, per convenzione tra le parti, venisse considerato esaustivo per il regolamento delle obbligazioni.[7]
Opzione C: I CCF sono attività di chi li riceve e passività dello Stato che li emette
Questa terza opzione varrebbe nel caso in cui tutti i soggetti economici (Stato incluso) utilizzassero i CCF come strumento di pagamento – ancorché accettato su base interamente volontaristica. In tal caso, sin dal momento dell’emissione i CCF costituirebbero attività dei percettori e passività dello Stato emittente, al pari delle forme di moneta che gli Stati e le banche centrali comunemente emettono.
Tuttavia, non comportando obblighi di debito e rappresentando invece veri e propri ricavi con cui lo Stato può pagare in tutto o in parte le proprie spese, i CCF emessi sarebbero considerati come capitale netto dello Stato emittente, in linea con quanto sostenuto dall’ “Approccio Contabile” alla moneta recentemente proposto su questa rivista.
Per effettuare questo passaggio, si renderebbe necessario un intervento legislativo – peraltro non necessario per il varo di un programma di Moneta Fiscale. D’altra parte, prima ancora di far ciò, in base all’Approccio Contabile appena richiamato, lo Stato dovrebbe, sempre per legge, intervenire sul problema di fondo riguardante la contabilizzazione della moneta legale (monete metalliche dello Stato, banconote e moneta di banca centrale della Banca d’Italia), ancor oggi impropriamente rilevata come debito e non come ricavo.
Appendice
Nel caso delle imprese che utilizzano CCF per pagare fornitori, i CCF si trasformano in moneta. Pertanto, nel momento appena precedente a quello in cui l’impresa ne fa tale uso, essa li rileva nel conto economico come ricavi con una scrittura del tipo (trascurando l’IVA):
DARE | AVERE | |
Moneta Fiscale | 100 | |
Sopravvenienze attive | 100 |
e, immediatamente dopo,
DARE | AVERE | |
Merci c/acquisti | 100 | |
Fornitori | 100 | |
Fornitori | 100 | |
Moneta Fiscale | 100 |
Dal punto di vista fiscale, riteniamo che la materia dovrebbe essere regolamentata da un’apposita legge dello Stato. In linea di principio, l’imponibilità dell’emersione, a fini monetari, dello strumento potrebbe essere evitata dallo Stato con una norma ad hoc per facilitarne la diffusione. In ogni caso, l’imponibilità eventuale sarebbe neutralizzata dalla deducibilità degli acquisti effettuati.
Viceversa, considerare già all’assegnazione il CCF come attività contravverrebbe al principio della probabilità e dell’affidabilità richieste dagli IFRS per qualificare un’attività come tale. Il principio generale di prudenza impone che questo “provento” sia quanto meno “realizzato” per essere rilevato. Realizzazione che avviene, appunto, solo al momento dell’uso e non a quello della semplice attribuzione.
In caso di mera conservazione del titolo, infatti, senza alcun “realizzo” a fini monetari, esso rimarrebbe nient’altro che un non-payable asset, di cui tutt’al più dare informativa in note al bilancio, ma privo di rilievo finanziario come già biso.
Dal punto di vista del venditore che accetta lo strumento, la contabilizzazione è ancor più semplice. Questi, infatti, accetta lo strumento come un pagamento in valuta estera o in natura, per i quali i principi generali impongono il tasso di cambio o il valore normale per convertire gli stessi valori in valuta funzionale. La rilevazione sarà quindi la seguente (anche qui trascurando l’IVA):
DARE | AVERE | |
Clienti | 150 | |
Merci c/vendite | 150 | |
Clienti | 150 | |
Moneta Fiscale | 100 | |
Banca c/c | 50 |
Una volta immesso nel sistema come strumento finanziario fiduciario, esso viene contabilizzato in tale guisa da tutti gli operatori tenuti alla contabilità economico-patrimoniale, anche bancari e finanziari.
L’uso della Moneta Fiscale nella sua funzione originaria ha invece un trattamento diverso a seconda che essa sia stata previamente utilizzata come moneta fiduciaria o no. Nel primo caso, essa sarà scaricata dalle scritture aziendali al momento di pagare i tributi:
DARE | AVERE | |
Imposte sul reddito | 100 | |
Debiti tributari | 100 | |
Debiti tributari | 100 | |
Banca c/c | 60 | |
Moneta Fiscale | 40 |
Nel secondo caso, invece, essa opererà solo come “sconto” e quindi come semplice rettifica di costo per la parte utilizzata:
DARE | AVERE | |
Imposte sul reddito | 100 | |
Debiti tributari | 100 | |
Debiti tributari | 100 | |
Banca c/c | 60 | |
Imposte sul reddito | 40 |
[1] Si veda, Bossone, B. e M. Cattaneo, New ways of crisis settlement: Fiscal Money as a tool to fight economic stagnation, presentato alla Conferenza su “A single model of Governance or tailored responses? Historical, economic and legal aspects of European Governance in the Crisis,” FernUniversität in Hagen, Germany 24 – 25 November 2016, e pubblicato nel volume dal medesimo titilo, a cura di P. Schiffauer, Veröffentlichungen des Dimitris-Tsatsos-Instituts für Europäische Verfassungswissenschaften, Band 19, Berliner Wissenschafts-Verlag, pp. 111-133.
[2] Le stime e le procedure per esse utilizzate sono a disposizione dei lettori eventualmente interessati su richiesta agli autori.
[3] Trattamento diverso è infatti riservato ai payable tax-credits che danno, sì, diritto anch’essi a conseguire sconti d’imposta, ma se il diritto non viene esercitato entro una certa data, è dovuto dalla Pubblica Amministrazione il pagamento del corrispettivo in euro. In questo caso, all’atto dell’emissione il titolo deve essere registrato come debito pubblico.
[4] Interessante, a tal fine, la posizione dell’Agenzia delle Entrate che, con Risoluzione Ministeriale del 22.2.2011, ha chiarito che i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie e della cessione.
[5] In tal senso, diventano “moneta fiduciaria” anche quando si scambiano contro euro.
[6] Se un bene è in vendita a € 100 e il commerciante ne accetta 50 in CCF, con cambio 1:1, egli registrerà 50 € euro di reddito (in “avere”), mentre in “dare” dovrà immediatamente rilevarne il controvalore come un’”attività”. Inoltre, i CCF “fiduciari” saranno imponibili ai fini fiscali quando sono ricevuti in contropartita di vendita di beni e servizi, e deducibili quando usati per pagare i fornitori.
[7] Del resto, quando si mette in atto un’operazione di permuta o baratto, o quando si acquistano beni o servizi pagandoli per esempio in dollari (moneta non legale in Italia) o in strumenti monetari complementari (come il Sardex), questi mezzi di pagamento acquisterebbero al momento dello scambio, e della successiva tesaurizzazione, un valore pari al “valore equo” ad esse riconosciuto. Con i CCF non sarebbe diverso.