Lo Stato ha la prerogativa sovrana di individuare una moneta che, da quel momento, diventa “moneta di Stato” o “moneta legale”.
Lo Stato paga i propri fornitori interni in tale moneta ed impone il versamento dei tributi in tale moneta.
Dal momento in cui lo Stato, mediante un provvedimento legislativo, definisce la moneta di Stato, questa assume la proprietà di essere ritenuta liberatoria per legge delle obbligazioni pecuniarie, per cui il debitore si libera dalla propria obbligazione pecuniaria versando al creditore la somma richiesta in moneta di Stato.
Il creditore non può legittimamente rifiutare, da parte del debitore, l’adempimento della relativa prestazione mediante versamento della somma dovuta in moneta di Stato.
Nell’ordinamento italiano tale principio è sancito dall’art. 1277 c.c., rubricato “debito di somma di denaro”.[1]
Ma che ne è della moneta cosiddetta bancaria o scritturale?[2]
La moneta bancaria o scritturale è quella che nasce in conseguenza di mere scritture contabili effettuate dalle banche nei propri database.
Sono moneta bancaria o scritturale, per esempio, i bonifici bancari, gli assegni circolari, gli addebiti diretti, i versamenti mediante carte di credito, di debito o prepagate, e così via.
Si tratta di moneta scritturale proprio perché la banca, a fronte di un ordine di pagamento da parte del debitore – che può essere impartito in varie forme, sia cartacee, per esempio con assegni circolari, che elettroniche, per esempio con bonifici on line – si limita ad addebitare il conto del debitore e ad accreditare quello del creditore, o a trasferire la relativa informazione (per esempio: 100 da Tizio a Caio), in formato elettronico, presso la banca del creditore, qualora essa fosse differente da quella del debitore.
In ogni caso il trasferimento di moneta scritturale non prevede il trasferimento di moneta di Stato, in quanto non vi è versamento né di banconote né di monete metalliche.
Le banche sono in grado di gestire i pagamenti in moneta scritturale grazie ad una camera di compensazione interbancaria, che consente loro di regolare le rispettive partite creditorie e debitorie, ossia le disposizioni monetarie da una banca all’altra.
Un meccanismo analogo si riscontra per le transazioni internazionali, mentre i pagamenti transfrontalieri nell’Unione Europea vengono gestiti da una camera di compensazione definita sistema Target 2 (dove Target sta per Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).
Se un debitore offre al creditore l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria in moneta scritturale anziché in moneta di Stato può considerarsi legalmente liberato dalla propria obbligazione?
In altri termini, se per esempio Tizio deve 500 euro a Caio, può limitarsi ad offrirgli un assegno circolare invece di consegnarli 500 euro in banconote?
A questa domanda sembra che la Banca Centrale Europea abbia risposto di no, giacché ha chiaramente puntualizzato che la moneta scritturale, o moneta bancaria, non è moneta legale.[3]
Ne consegue, in base a questa impostazione, che il creditore può legittimamente rifiutarsi di ricevere dal proprio debitore un pagamento che non sia in contanti.
Ma se il pagamento in questione dovesse superare la soglia prevista dalla legge per i pagamenti in contanti?[4]
In questo caso sorgerebbe un vistoso conflitto normativo, poiché in buona sostanza, tale previsione normativa vieta di usare la moneta di Stato oltre una certa soglia, quindi tale norma collide evidentemente con la fondamentale norma di cui all’art. 1277 c.c., che detta un principio cardine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Non si può, allo stesso tempo, imporre e vietare una certa modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Una volta statuito che le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, non ha particolarmente senso statuire, con un differente provvedimento normativo, che per alcune obbligazioni pecuniarie (ossia quelle al di sopra di una certa soglia) la moneta avente corso legale nello Stato è inidonea al relativo adempimento.
O la moneta di Stato è idonea, anzi è legalmente prescritta, o non lo è.
Altrimenti il Legislatore sta evidenziando che, per tutta una serie di obbligazioni pecuniarie (ossia quelle al di sopra della soglia prefissata), la moneta avente corso legale nello Stato ha una efficacia liberatoria inferiore rispetto alla moneta bancaria (che è moneta privata) anzi, la moneta di Stato perde il proprio corso legale a favore del corso, divenuto legale oltre tale soglia, della moneta bancaria.
Non è una considerazione di poco conto. In pratica la moneta di Stato sarebbe moneta legale solo sotto una certa soglia, superata la quale, la moneta di Stato diverrebbe illegale mentre la moneta bancaria (privata) diverrebbe la nuova moneta legale. Forse non era questo l’intento dei Padri Costituenti.
Il cennato orientamento della Banca Centrale Europea sulla moneta bancaria è conforme alla Giurisprudenza italiana maggioritaria, ma nel 2007, con la sentenza n. 26617, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ossia nella massima funzione di nomofilachia (garanzia dell’uniforme interpretazione della legge e dell’unità del diritto nazionale) ha statuito che il debitore ha facoltà di liberarsi dalla propria obbligazione pecuniaria, quand’anche essa fosse al di sotto della soglia legislativamente prevista, non soltanto mediante un pagamento in moneta avente corso legale nello Stato ma anche mediante moneta bancaria (nella specie, assegno circolare).[5]
Quindi la massima Autorità giudiziaria italiana, in opposizione a quanto avrebbe successivamente rilevato la Banca Centrale Europea, ha praticamente sostenuto che non solo la moneta bancaria è moneta a corso legale al di sopra della soglia legislativamente prevista, ma lo è anche al di sotto di tale soglia.
Quindi, mentre la moneta di Stato è moneta legale solo al di sotto della soglia legislativamente prevista, la moneta bancaria lo è sempre.
Con la firma del trattato di Maastricht l’euro è diventato l’unica moneta avente corso legale nei Paesi firmatari, tra cui la Repubblica Italiana. L’art 128, infatti, recita: “La banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’Unione. La banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione”.
Analogamente a quanto sopra osservato, anche tale previsione normativa, aderente, per l’ordinamento italiano, a quanto statuito dall’art. 1277 c.c., collide con i limiti all’utilizzo del contante.
Poiché, infatti, le banconote emesse dalla banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono l’unica moneta avente corso legale nell’Unione e quindi nella Repubblica Italiana, l’offerta di pagamenti in tale moneta non potrebbe legittimamente essere rifiutata, ma in conseguenza della soglia legislativamente prevista all’uso del contante, un’offerta di pagamento che superi tale soglia non può essere accettata.
Tale aporia normativa appare insolubile, né le finalità comunicate al fine dell’introduzione di tali soglie (lotta all’evasione fiscale, al riciclaggio, ecc.) sono idonee a risolvere un conflitto così radicale, giacché, sotto il profilo logico, l’individuazione di una data finalità, ancorché lodevole, non è sufficiente a dirimere una incoerenza logica.
*Avvocato civilista, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università Popolare del Matese e docente presso l’Università internazionale delle Nazioni Unite, sede europea di Roma.
[1] Art. 1277 c.c.: “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”. Pochi hanno notato che tale previsione è analoga alla seguente: se chiedo 100 euro per cedere questo mio bene, devo accettare 100 euro, per cui se qualcuno mi offrisse 100 euro non posso sostenere che mi sta facendo un’offerta in una moneta per me irricevibile. Ciò, tuttavia, non significa che io sia tenuto ad accettare esclusivamente un’offerta denominata in quella moneta, nel senso che ben posso ritenere adeguata un’offerta denominata in una moneta diversa, ancorché, per esempio, la legge abbia individuato nell’euro la cosiddetta “moneta legale”.
[2] Approfondisco questa indagine nel mio “Alchemy – Moneta, Valore, Rapporto tra le Parti”, Sovera editore, 2015.
[3] European Central Bank, Virtual Currency Scheme – A Further Analysis, 2015, p. 24, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
[4] Attualmente fissata in Italia a € 3.000,00 dall’art. 1, comma 898 della Legge 208/2015.
[5] Cass., Sez. Un., n. 26617 del 18/12/2007: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio di inconvertibilità dell’assegno”.